DECRETO RILANCIO ITALIA: ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP (art. 24)
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”). Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).
AMMONTARE DEI VERSAMENTI ESCLUSI
Determinazione del saldo 2019
Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020. Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).
Determinazione del primo acconto 2020 La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:
40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.
ESCLUSIONE DELL’IMPORTO NON VERSATO DALL’IMPOSTA DOVUTA A SALDO PER IL 2020
Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.
Pubblicato da Degrassi